Comitati e Terzo Settore: via libera all’iscrizione nel RUNTS, anche con personalità giuridica
Con la circolare n. 5 del 26 marzo 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito ufficialmente che anche i comitati, con o senza personalità giuridica, possono acquisire la qualifica di enti del Terzo settore (ETS), iscrivendosi al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Si tratta di un importante riconoscimento che apre nuove opportunità organizzative e fiscali per molte realtà attive a livello civico e sociale.
✅ Comitati privi di personalità giuridica: l’iscrizione è possibile
Il Ministero ha ribadito che i comitati disciplinati dagli articoli 39-42 del Codice Civile – in quanto soggetti giuridici autonomi – possono pienamente rientrare nella definizione di ETS prevista dall’art. 4 del Codice del Terzo Settore, ossia tra gli “altri enti di carattere privato diversi dalle società, senza fine di lucro”.
Questa inclusione consente anche ai comitati non riconosciuti di iscriversi al RUNTS, nella sezione g), dedicata appunto agli “altri enti del Terzo settore”.
📌 Nota importante: Le altre sezioni del RUNTS (Odv, Aps, enti filantropici, Soms) sono riservate a forme giuridiche specifiche (associazioni, fondazioni, cooperative), quindi non compatibili con la natura di comitato.
🏛 Anche i comitati con personalità giuridica possono entrare nel RUNTS
Il vero nodo interpretativo affrontato dalla circolare riguarda i comitati già dotati di personalità giuridica: l’art. 22 del Codice del Terzo Settore, che disciplina il procedimento per ottenere la personalità giuridica da ETS, fa riferimento esplicito solo a associazioni e fondazioni.
Tuttavia, il Ministero chiarisce che:
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La personalità giuridica può essere riconosciuta anche ai comitati (come previsto dall’art. 41 del Codice Civile).
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Escluderli dal RUNTS significherebbe violare i principi di eguaglianza formale e libertà associativa (come sancito anche dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 185/2018).
Pertanto:
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I comitati già riconosciuti possono iscriversi al RUNTS.
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I comitati non riconosciuti possono ottenere la personalità giuridica attraverso l’iscrizione al RUNTS, con la procedura prevista all’art. 22 del Codice del Terzo Settore.
💶 Patrimonio minimo richiesto: 30.000 euro
La circolare suggerisce di applicare ai comitati che chiedono la personalità giuridica lo stesso requisito patrimoniale previsto per le fondazioni ETS: 30.000 euro.
Questo per la natura stessa del comitato, che si fonda su una gestione autonoma di fondi destinati al raggiungimento di uno scopo specifico.
🔁 Cosa succede ai fondi in caso di scioglimento o obiettivi irraggiungibili
Il Ministero interviene anche su un tema delicato: la devoluzione dei fondi dei comitati.
L’art. 42 del Codice Civile prevede che, in caso di impossibilità a realizzare lo scopo o in presenza di fondi residui, la destinazione di tali somme venga stabilita da un’autorità pubblica.
La circolare stabilisce che:
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Se non diversamente previsto nello statuto del comitato, il compito di definire la destinazione dei fondi spetta al competente ufficio territoriale del RUNTS.
🧭 In sintesi: cosa può fare oggi un comitato
✔️ Iscriversi al RUNTS come “Altro ente del Terzo settore” (sezione g)
✔️ Richiedere (o mantenere) la personalità giuridica secondo l’art. 22 del Codice del Terzo Settore
✔️ Accedere al regime giuridico e fiscale previsto per gli ETS
✔️ Gestire i fondi secondo le regole di trasparenza e responsabilità del Terzo settore
📝 Conclusione
Con questa circolare, il Ministero apre le porte del Terzo settore anche ai comitati, fornendo loro strumenti di riconoscimento, trasparenza e continuità giuridica. Una scelta che valorizza anche le forme organizzative più leggere, ma non per questo meno capaci di produrre impatto sociale.
Se sei parte di un comitato e vuoi sapere come accedere al RUNTS, contattaci: possiamo accompagnarti passo dopo passo nel percorso di trasformazione in ETS.