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Author: Segreteria

I RIMBORSI FORFETTARI AI VOLONTARI SPORTIVI

Il Decreto Legge n. 71/2024 introduce importanti modifiche per i rimborsi ai volontari sportivi, aumentando l’importo massimo mensile e aggiungendo nuovi obblighi di comunicazione e regolamentazione.

Maggiorazione del Rimborso Forfettario

Con il nuovo decreto, i rimborsi forfettari per i volontari sportivi possono arrivare fino a 400 euro mensili, innalzando così la precedente soglia di 150 euro fissata dalla riforma dello sport. Questo incremento offre maggiore flessibilità per le associazioni e società sportive nel sostenere le attività dei volontari.

Nuovi Adempimenti per le Organizzazioni Sportive

Oltre alla maggiore soglia di rimborso, il DL n. 71/2024 introduce specifici requisiti che le organizzazioni sportive devono rispettare:

  1. Delibera Preventiva : L’ente, l’organizzazione o la società sportiva deve adottare una delibera che regolamenta le spese e le attività rimborsabili. Queste spese devono essere direttamente legate a manifestazioni o eventi sportivi ufficiali riconosciuti.
  2. Comunicazione dei Rimborsi Erogati : Entro la fine del mese successivo al trimestre in cui le prestazioni sono state effettuate, i nominativi dei volontari e gli importi erogati devono essere comunicati tramite il RASD. Questi dati saranno disponibili per controlli da parte di INPS, INAIL e INL.

Rimborso Esteso Anche per Attività nel Comune di Residenza

A differenza della normativa precedente, che limitava i rimborsi per le spese sostenute fuori dal Comune di residenza (come vitto, alloggio, viaggio e trasporto), ora i rimborsi forfettari sono riconosciuti anche per le attività svolte nel Comune di residenza del volontario.

Considerazioni Fiscali

Pur non concorrendo alla formazione del reddito del percipiente, i rimborsi erogati incideranno sul calcolo dei limiti per il riconoscimento dell’esonero dagli obblighi contributivi e fiscali, fissati rispettivamente a 5.000 euro per i contributi e a 15.000 euro per le imposte sui redditi.

Queste nuove regole mirano a dare un maggiore supporto economico ai volontari sportivi, pur mantenendo un rigoroso controllo delle attività di rimborso e dei flussi finanziari, per una gestione più trasparente ed efficiente.

 

A cura del

Arriva la proroga sull’avviso 2024 per i progetti di rilevanza nazionale del Terzo Settore

È disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’Avviso 2/2024, pubblicato con il decreto direttoriale n. 189 del 4 settembre. L’avviso regola le modalità di accesso ai fondi destinati agli enti del Terzo Settore, previsti nell’Atto di indirizzo 2024, per il finanziamento di attività di interesse generale in conformità al codice del Terzo Settore (art. 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017). In particolare, l’Avviso si riferisce a iniziative e progetti di rilevanza nazionale, per un totale di 22.770.000 euro. Di questi, 19.950.000 euro sono stanziati ai sensi dell’art. 72 del Codice del Terzo Settore, mentre 2.820.000 euro sono previsti dall’art. 73, da destinare a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo Settore.

La scadenza per la presentazione delle domande, originariamente fissata per il 22 ottobre, è stata prorogata al 24 ottobre, in risposta al notevole volume di richieste di assistenza tecnica ricevute dal servizio help desk della piattaforma dedicata.

Le proposte progettuali di rilevanza nazionale devono essere presentate da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo Settore iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore, singolarmente o in partenariato, anche tramite reti associative. Possono partecipare anche le fondazioni iscritte all’anagrafe delle Onlus. I progetti dovranno coinvolgere attività in almeno 10 regioni (inclusi i territori delle Province autonome di Trento e Bolzano). La durata minima delle proposte progettuali deve essere di 12 mesi, mentre la durata massima non deve superare i 18 mesi.

Si ricorda che il finanziamento ministeriale per ciascuna iniziativa o progetto non può essere inferiore a 250.000 euro né superare i 600.000 euro. Il Ministero coprirà fino all’80% del costo complessivo per i progetti presentati da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, anche in partenariato, mentre per le fondazioni del Terzo Settore la copertura sarà del 50%. La quota restante dovrà essere coperta dai soggetti proponenti, che potranno anche attingere a eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da terzi.

È inoltre consentito il coinvolgimento di enti pubblici o privati esterni al Terzo Settore, purché il loro contributo sia offerto a titolo gratuito, con relativa attestazione.

Sport e Terzo settore, novità su Iva e investimenti pubblicitari

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2024 la legge n. 143 del 7 ottobre 2024, che converte in legge il cosiddetto decreto “Omnibus” (dl n. 113/2024).

Il decreto, nella sua versione definitiva, introduce due importanti misure (artt. 3-4) che riguardano le organizzazioni non profit. La prima permette alle associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e alle società sportive dilettantistiche (Ssd) di escludere dall’Iva, fino al 31 dicembre 2024, i corrispettivi derivanti dalle loro attività istituzionali. La seconda prevede agevolazioni fiscali per gli investimenti pubblicitari effettuati da operatori del settore sportivo.

Dettagli sulle novità Iva per Asd e Ssd

La legge consente alle Asd e alle Ssd di continuare ad applicare, per fini Iva, le disposizioni dell’art. 4, comma 4, del Dpr n. 663/1972, che esclude tali prestazioni dal campo di applicazione dell’Iva. Questa esclusione è valida fino al 1° gennaio 2025, data di entrata in vigore dell’art. 5, comma 15-quater, del dl n. 146/2021. A partire da tale data, le prestazioni fornite da Asd e Ssd saranno esenti da Iva, purché i loro statuti vietino la distribuzione degli utili.

Inoltre, i comportamenti fiscali adottati dai contribuenti prima del 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del dl n. 113/2024) rimangono validi.

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari

Per sostenere gli operatori sportivi, la legge reintroduce alcune agevolazioni fiscali, già previste durante la crisi pandemica, per gli investimenti pubblicitari realizzati tra il 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del dl n. 113/2024) e il 15 novembre 2024.

Nello specifico, viene riproposto l’art. 81 del dl n. 104/2020, che riconosce un contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati a favore di leghe e società sportive professionistiche, nonché di Asd e Ssd. Gli investimenti devono avere un valore minimo di 10.000 euro e devono essere diretti a leghe e società sportive professionistiche, o a Ssd e Asd, che abbiano ricavi compresi tra 150.000 euro e 15 milioni di euro per il periodo d’imposta 2023.

Per le leghe e società sportive professionistiche, nonché per Ssd e Asd costituite dal 1° gennaio 2023, il requisito relativo ai ricavi non si applica. Inoltre, i beneficiari devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Nel caso in cui le risorse disponibili siano insufficienti per coprire tutte le richieste ammesse, è previsto un riparto proporzionale tra i beneficiari, con un limite individuale del 5% sul totale delle risorse annue. Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime fiscale semplificato previsto dalla legge n. 398/1991.

Infine, il decreto stabilisce che il credito d’imposta concesso sia utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Chiariamo la differenza tra Socio e Tesserato

Sebbene i termini “socio” o “associato” e “tesserato” siano equivalenti per fini fiscali nelle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), consentendo così l’esenzione Iva su specifici corrispettivi come corsi, gare e abbonamenti, essi differiscono in modo significativo per natura giuridica.

Distinzione tra soci e tesserati

  • Soci o associati : Si acquisisce lo status di socio attraverso un contratto associativo. Una volta accolta la richiesta, secondo le regole statutarie, l’aspirante socio diventa parte del contratto associativo, esercitando i diritti riservati ai soci, come il voto in assemblea.
  • Tesserati : Il tesseramento, invece, è un atto autorizzativo che permette alla persona fisica di accedere allo sport istituzionalizzato, secondo l’art. 15 del D.lgs. 36/2021, conferendole l’abilitazione a partecipare alle attività sportive organizzate o riconosciute dall’ente.

Questo implica che, nelle associazioni, possono coesistere tre profili distinti: il socio tesserato, il socio non tesserato e il tesserato non socio.

Autonomia statutaria e regolamentazione La disciplina del rapporto associativo è principalmente rimessa all’autonomia statutaria, sia della singola ASD sia degli enti di promozione sportiva (EPS) organizzati come associazioni complesse. In alcuni EPS, il tesseramento implica automaticamente anche la qualifica di socio tramite l’associazione di base, rendendo le due posizioni inscindibili pur mantenendo disciplina e significati distinti.

Considerazioni finali Data la complessità del quadro e la separazione tra tesseramento e rapporto associativo, è fondamentale consultare le norme statutarie dell’organismo sportivo affiliante. Alcuni EPS potrebbero infatti preve