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IL PASSAGGIO DA UNA SEZIONE ALL’ALTRA DEL RUNTS

Migrazione tra le Sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts)

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) hanno la possibilità di trasferirsi da una sezione all’altra senza interruzione di continuità, a condizione che soddisfino i requisiti richiesti per la nuova sezione di destinazione.

Di seguito sono illustrate le modalità di migrazione previste dal Decreto Runts, tenendo conto delle diverse situazioni in cui un ETS può trovarsi.


📌Quando è possibile migrare?

La richiesta di trasferimento può avvenire nei seguenti casi:
1️⃣ Per volontà dell’ente, che intende adeguarsi a una diversa qualificazione giuridica o funzionale.
2️⃣ Su richiesta dell’ufficio competente, qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti per la permanenza nella sezione attuale.

La migrazione avviene senza interruzioni e non comporta alcuna modifica nella gestione del patrimonio dell’ente.


📌 Tipologie di Migrazione

Nella tabella seguente vengono sintetizzate le diverse modalità di trasferimento tra le sezioni dei Runts.

Tipologia di ETS Procedura di Migrazione
ETS iscritto in una sola sezione (escluso reti associative) Presentazione della richiesta di migrazione all’ufficio Responsabile competente:
– Art. 9 del Decreto Runts (enti senza personalità giuridica)
– Art. 9 16 del Decreto Runts (enti con personalità giuridica)
ETS iscritto nella sezione “Reti Associative” e in un’altra sezione L’ ufficio statale del Runts esamina la richiesta e comunica l’esito all’ufficio regionale/provinciale competente.
ETS iscritto solo nella sezione “Reti Associative” Se la richiesta di trasferimento ha esito positivo, l’ufficio statale comunica la migrazione all’ufficio Runts territoriale, che assume la competenza sull’ente.
ETS che migra verso la sezione “Imprese Sociali” La richiesta deve essere presentata direttamente al Registro Imprese, seguendo le disposizioni del DM 16 marzo 2018.
ETS che migra dalla sezione “Imprese Sociali” Ad eccezione delle società di mutuo soccorso , la richiesta va presentata all’ufficio competenti:
– Art. 8 del Decreto Runts (enti senza personalità giuridica)
– Art. 8 del Decreto Runts (enti senza personalità giuridica) – Art. 16 del Decreto Runts (enti con personalità giuridica)
L’iscrizione nella nuova sezione avviene solo dopo la cancellazione dal Registro Imprese , richiesta direttamente dall’ente.

📌 Eccezioni e Limitazioni

Il trasferimento tra sezioni non è consentito per:

  • Le imprese sociali costituite in forma di cooperativa, incluse le cooperative sociali.
  • Le società di mutuo soccorso, successivamente al periodo transitorio previsto dall’art. 43 del Codice del Terzo Settore (CTS), salvo le disposizioni dell’art. 12, comma 3 del Decreto Runts.

📌 Esiti della Procedura di Migrazione

Se la richiesta viene approvata

  • L’iscrizione nella nuova sezione e la cancellazione dalla sezione precedente vengono disposte contestualmente.
  • L’ufficio competente deposita il provvedimento di migrazione nel Runts.
  • L’ente mantiene tutti i benefici previsti per la sezione di provenienza fino alla conclusione della procedura.

❌Se la richiesta viene respinta

  • L’ufficio Runts valuta se l’ente possieda ancora i requisiti minimi per rimanere nel registro.
  • In caso contrario, può avviare il procedimento di cancellazione, come previsto dall’art . 24 del Decreto Runti .

📌 Conclusioni

La migrazione tra le sezioni dei Runts è una procedura flessibile, pensata per garantire agli ETS la possibilità di adattarsi a nuovi contesti operativi senza interruzione dell’attività. Tuttavia, è fondamentale verificare preventivamente i requisiti per la sezione di destinazione e seguire la procedura corretta per evitare rischi di cancellazione dal registro.