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UTILITA’ DEL RUNTS

Consultazione e Gestione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts)

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) è un archivio informatico centralizzato che raccoglie e organizza atti e informazioni relative agli Enti del Terzo Settore (ETS).

Questo sistema garantisce trasparenza, uniformità e accessibilità ai dati, assicurando che le informazioni siano facilmente consultabili e affidabili.


📌 Modalità di consultazione del Runts

La consultazione dei brani è accessibile attraverso diverse modalità:

Da parte del pubblico → Tramite il portale telematico dedicato.
Da parte delle Pubbliche Amministrazioni → Accesso garantito anche in modalità interoperabile, attraverso servizi digitali standardizzati previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

Le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere agli ETS atti o documenti già depositati nel Runts.


📌 Funzionalità per gli iscritti ETS

Gli enti iscritti al Runts possono accedere al portale, previa registrazione e autenticazione, per:

🔹 Compilare, inviare e integrare le istanze.
🔹 Depositare documenti ufficiali (statuti, bilanci, rendiconti, ecc.).
🔹 Monitorare lo stato di avanzamento delle istruttorie.
🔹 Consultare i dati relativi alla propria iscrizione e ai provvedimenti dell’ufficio competente.

📌 Ogni invio di atti e documenti avviene in modalità telematica, con conferma immediata di ricezione e protocollo secondo le specifiche tecniche stabilite dal Decreto Runts (n. 106/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).


📌Numero di repertorio e tracciabilità

Ad ogni ETS iscritto al Runts viene assegnato un numero di repertorio progressivo e univoco, che rimane immutato anche in caso di trasferimento della sede legale in un’altra regione o provincia autonoma.
✔ Ogni comunicazione tra l’ente e il Runts è identificata da un numero di protocollo, garantendo tracciabilità e sicurezza delle operazioni.
✔ A partire dalla data di ricezione dell’istanza, decorrono i termini istruttori per la gestione della richiesta da parte degli uffici competenti.
Tutti i documenti devono essere trasmessi in formati idonei a garantirne l’integrità e la tracciabilità nel sistema informatico.


📌 Pubblicità degli Atti e Opponibilità ai Terzi

Gli atti soggetti a iscrizione, annotazione o deposito nel Runts diventano opponibili ai terzi solo dopo la pubblicazione ufficiale nel registro.

Eccezione → Se l’ente prova che i terzi erano già a conoscenza dell’atto, l’opponibilità è riconosciuta anche prima della pubblicazione.

Per le operazioni effettuate nei 15 giorni successivi alla pubblicazione, gli atti non sono opponibili ai terzi che dimostrino di non aver potuto conoscerne il contenuto.

📌 Questo meccanismo di pubblicità legale garantisce certezza del diritto e tutela sia per gli ETS che per i soggetti terzi coinvolti.


📌 Atti e Informazioni Soggetti a Pubblicazione

Di seguito, nella Tabella, sono riportati gli atti e le informazioni che devono essere obbligatoriamente pubblicate nel Runts.

📌 Tabella – Atti, Informazioni e Provvedimenti Soggetti a Pubblicazione nel Runts

(Art. 26 del Decreto Runts)

CATEGORIA DOCUMENTI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE
ETS in fase di iscrizione – Documenti e informazioni richieste ai sensi dell’art. 8, commi 5 e 6 del Decreto Runts.
– Per le reti associative , anche le informazioni previste dall’art. 10, comma 2.
– Per gli enti con personalità giuridica , le informazioni di cui all’art. 16, commi 2 e 6.
– Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti , documentazione specifica indicata all’art. 14, commi 1 e 3.
ETS già iscritti Aggiornamento periodico delle informazioni di cui all’art. 8, comma 6.
Deposito di atti e documenti obbligatori (statuto, bilanci, atti amministrativi, ecc.) secondo l’art. 20, comma 1 del Decreto Runts.
Provvedimenti del Runts Provvedimenti di migrazione da una sezione all’altra.
Provvedimenti di cancellazione dal Runts.

📌 Conclusioni

Il Runts rappresenta un pilastro fondamentale per la trasparenza e la gestione del Terzo Settore . Grazie alla digitalizzazione dei processi, garantisce:

Accesso facilitato ai dati per enti, pubbliche amministrazioni e cittadini.
Tracciabilità e sicurezza nella gestione delle informazioni.
Univocità degli atti pubblicati, opponibili ai terzi solo dopo la registrazione.

Per gli iscritti ETS , è fondamentale mantenere aggiornati i propri dati , rispettare gli obblighi di deposito e pubblicazione e monitorare costantemente le informazioni riportate nel registro per evitare sanzioni o rischi di cancellazione.